Art. 2.
(Disciplina del farmaco omeopatico)

      1. I farmaci omeopatici sono a tutti gli effetti equiparati ai prodotti farmaceutici della medicina convenzionale.
      2. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai farmaci omeopatici non può essere superiore alla aliquota massima prevista per gli altri farmaci.
      3. Allo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci omeopatici, il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure da seguire per le prove farmacologiche, cliniche e tossicologiche, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio

 

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dei singoli prodotti ed elabora i prontuari terapeutici specifici per i farmaci utilizzati nella medicina omeopatica.
      4. Nel decreto di cui al comma 3 sono indicate anche le modalità per la gestione della fase di transizione, avente una durata massima di tre anni. Al termine di tale fase di transizione, il Ministro della salute nomina due esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici che sono chiamati a far parte della Commissione unica del farmaco.
      5. Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3, il Ministro della salute si avvale della consulenza di due esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici. Tali esperti sono scelti dal Ministro della salute tra una rosa di dieci nomi, di cui cinque indicati dalle associazioni dei consumatori e cinque segnalati dai rappresentanti della medicina omeopatica.